Cosa facciamo
L'Autorità per la Partecipazione Locale
- attiva d'ufficio i processi partecipativi previsti dall'articolo 17 quater decies, comma 1 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.
- valuta e ammette, nei casi e secondo i criteri e le priorità stabilite dal regolamento di esecuzione, le proposte di attivazione di processi partecipativi presentate dai soggetti previsti dall'articolo 17 undecies, comma 2, e le attiva nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate dalla Provincia.
- decide sulla rilevanza e la titolarità dell'interesse a partecipare dei soggetti previsti dall'articolo 17 undecies, comma 1,
- cura la gestione e il monitoraggio dei processi partecipativi attivati,
- assicura la trasparenza dei processi partecipativi e l'ampia diffusione delle relative informazioni, anche assicurandone la pubblicità nei siti istituzionali delle comunità
- fornisce assistenza e consulenza ai comuni nei processi partecipativi afferenti ai territori comunali.